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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ LAB612 “

 

Articolo 1 - Denominazione – Sede - Durata

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale “LAB612”.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Essa adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

L'Associazione attualmente ha sede in via Migliarone, 10 Alpignano (TO) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Articolo 2 - Oggetto

LAB612 è un'Associazione che non ha fini di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell’ordinamento interno, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sulla valorizzazione della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

  • di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

  • di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio al fine di renderlo abitabile per tutti;

  • di valorizzare e sviluppare la formazione delle competenze espressive, creative, di pensiero e di valore per i cittadini di domani e di chi si occupa di loro secondo l’orientamento della dignità umana espressa nei grandi codici filosofico-letterari, religiosi e giuridici d’Europa;

  • di favorire una concreta collaborazione tra la realtà scolastica e il territorio, proponendo una dinamica dialogica tra mondo della cultura, della formazione e mondo della vita per incentivare giovani e adulti a proporre e sperimentare progetti in vista del bene comune;

  • di favorire una professionalità educativa che non sia professionismo o specialismo ma professionalità riflessiva, inclusiva e non-violenta.

  • di incentivare e promuovere pratiche e spazi di coworking per fare incontrare e collaborare mondo del lavoro con giovani e studenti.

  • Di porre particolare attenzione allo spazio urbano proponendo progetti di riqualificazione artistica e sociale, per far vivere da giovani e cittadini la città come luogo della socialità e dell’incontro.

 

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, in primis la scuola, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere attività culturali o ricreative quali:

  • creazione di laboratori e progetti di ricerca-azione in campo formativo, culturale e sociale;

  • organizzazione di seminari, giornate formative sulla didattica speciale, metacognitiva e sul confronto di strategie e metodi di insegnamento;

  • attività editoriale con la pubblicazione e commercializzazione di materiale informativo inerente le finalità dell’Associazione;

  • attività “Il Portico” consistente nella:

  • costruzione di un centro studi, ricerche e applicazione sui problemi dell’educazione, dell’arte e delle scienze umane e         letterarie con relativa pubblicazione bibliografica, iconografica e multimediale;

  • gestione di supporto allo studio in differenti materie (umanistiche e scientifiche) con professori, laureati e laureandi selezionati, per bambini e giovani, incluso l’accompagnamento allo studio di bambini e giovani in situazione di D.S.A., di E.E.S., B.E.S., nonché di handicap con P.E.I. per obiettivi minimi o P.E.I. con obiettivi differenziati.

Potrà, inoltre, coerentemente con il raggiungimento degli scopi istituzionali e al fine di trarre risorse economiche per il proprio funzionamento, svolgere, in modo ausiliario e sussidiario, qualsiasi operazione economica di natura commerciale, artigianale o agricola.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

Articolo 3 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti ed ai registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri membri ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche stabilite.

 

Articolo 4 - Ammissione dei soci

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci, possono essere:

  • Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro effettiva opera nell’ambiente associativo.

  • Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando un’attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

  • Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

  • Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 

Articolo 5 - Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde per:

  • decesso;

  • mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

  • dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

  • espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote precedentemente versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 6 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

  • eredità, donazioni e legati;

  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;

  • donazioni, lasciti o successioni.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

 

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Vice Presidente;

  • il Segretario;

  • il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

Articolo 8 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

  • di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

  • di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

  • di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi; ha diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti ed ai registri dell’Associazione.

 

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete:

  • di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria;

  • l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;

  • l'assunzione eventuale di personale dipendente;

  • di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;

  • di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento, per l'approvazione, dovrà essere sottoposto all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da un altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede le riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume, nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;

  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;

  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;

  • emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell’Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi di indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

 

Articolo 11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

 

Articolo 12 - Il Segretario

Compete al Segretario redigere i verbali delle sedute del Consiglio, che andranno vistati dal Presidente, nonché dare attuazione agli stessi.

 

Articolo 13 - Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere i conti di cassa, effettuare e sorvegliare la riscossione delle entrate ed eseguire i pagamenti su mandato del Consiglio o del Presidente.

 

Articolo 14 - Bilancio

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali.

 

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea secondo le disposizioni dell’articolo 8 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale.

 

Articolo 16 - Disposizioni generali

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

 

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